giovedì 7 aprile 2011

Per i giovani nuove opportunità di investimento.


Definite le modalità attuative del Fondo Mecenati e del Fondo per il credito ai giovani

Nel mese di novembre 2010 sono stati emanati due importanti provvedimenti destinati a favorire, da un lato, gli investimenti delle imprese giovanili e lo sviluppo del talenti in svariati campi e, dall’altro, l’accesso al credito per la copertura relativa ai costi di partecipazioni a master e corsi.

Il Dipartimento della Gioventù, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato nel mese di novembre 2010 due importanti provvedimenti destinati a favorire, da un lato, gli investimenti delle imprese giovanili e lo sviluppo dei talenti in svariati campi e, dall’altro, l’accesso al credito per la copertura relativa ai costi di partecipazioni a master e corsi. I decreti (del 12 e 19 novembre 2010) hanno trovato recente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’1 febbraio 2011, n. 25, disciplinando in dettaglio le modalità operative di intervento dei rispettivi strumenti.
La finalità principale del primo intervento è da ricercare nel fatto che si vuole in qualche modo contribuire al superamento di uno dei maggiori problemi che interessa l’Unione europea nel complesso e, in particolare, l’Italia: la disoccupazione giovanile. Inoltre, l’attuale crisi finanziaria impone sempre più la necessità di urgenti iniziative specifiche in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l’imprenditorialità.
Si riallaccia, in senso ampio, a tali ultime finalità anche l’obiettivo perseguito con il secondo provvedimento. Favorire l’accesso al credito dei giovani universitari e neolaureati, per consentire agli stessi di completare la propria formazione attraverso la frequenza di master e corsi di specializzazione, non potrà che contribuire al loro inserimento nel mondo del lavoro, imprenditoriale e professionale.

Il funzionamento del Fondo Mecenati

Il decreto 12 novembre 2010 ha provveduto ad istituire il c.d. Fondo Mecenati con una dotazione iniziale complessiva di 40 milioni di euro.
L’attivazione dello strumento in questione trova la sua base giuridica nell’art. 1, commi 72 e 73 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nella necessità di predeterminare la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 73 (150 milioni stanziati a favore del Fondo di sostegno all’occupazione).
In particolare, la quota di risorse destinate al Fondo Mecenati è rivolta al finanziamento di progetti finalizzati a promuovere le capacità imprenditoriali dei giovani di età inferiore a 35 anni e a sostenere lo sviluppo del talento e della creatività degli stessi.
Si evidenzia che il sostegno ai giovani non avviene in maniera diretta, ma per il tramite di persone giuridiche private, singole o associate, che presenteranno le domande di accesso al Fondo per il finanziamento di progetti che perseguono le finalità imposte dalla normativa.
Tali soggetti giuridici devono operare sull’intero territorio nazionale ed avere sede legale e/o operativa in Italia, nonché essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di specifici requisiti (v. box Requisiti dei soggetti proponenti).

Requisiti dei soggetti proponenti

1.

Non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2.

non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

3.

aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;

4.

essere regolarmente costituiti da almeno 5 anni.

Il progetto candidato al Fondo Mecenati dovrà essere attuato nei territori di almeno tre Regioni e avere come finalità ultima:

1.

la promozione dello spirito e della capacità imprenditoriale tra i giovani, favorendo e supportando la nascita o l’avvio di nuove imprese, oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori dell’eco-innovazione e dell’innovazione tecnologica, del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali, della responsabilità sociale d’impresa, della promozione dell’identità italiana ed europea;

2.

il sostegno allo sviluppo del talento, dell’immaginazione, della creatività e delle capacità d’innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell’arte, della moda e del design dei giovani, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;

3.

la promozione lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l’acquisizione e/o l’utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani.

I progetti che hanno ad oggetto la promozione delle capacità imprenditoriali, attraverso l’avvio o lo sviluppo di realtà imprenditoriali, devono fare esclusivo riferimento alle imprese qualificabili come “giovanili”. Ciò significa che dovranno essere rispettati i parametri indicati dalla norma per ciascuna circostanza possibile (ditta individuale, società di persona, società di capitale e società cooperativa) (v. tavola Le imprese giovani da avviare e sviluppare).

Le imprese giovani da avviare e sviluppare

Ditta individuale

Il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni.

Società di persona

I giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote.

Società di capitali

I giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Società cooperativa

I giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate a seguito dell’emanazione, da parte dello stesso Dipartimento della Gioventù, di un apposito avviso pubblico, nell’ambito del quale saranno definiti, con maggiore dettaglio, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le modalità di erogazione dei finanziamenti e le eventuali priorità di intervento.
La percentuale di cofinanziamento a carico del Fondo è pari al 40% del costo complessivo del progetto ammissibile. In ogni caso, il contributo non potrà superare l’importo di 3 milioni di euro per ciascun progetto.
Le istanze saranno esaminate, con l’ausilio di una apposita commissione, dal Dipartimento della Gioventù seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse. Sarà verificato, in via preliminare, il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi richiesti dal bando. Solo per i progetti che hanno avuto esito positivo si procederà alla verifica della conformità alle finalità indicate nel decreto istitutivo. I progetti saranno ammessi a finanziamento in base all’ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Il beneficiario provvederà a stipulare una apposita convenzione con il Dipartimento, in maniera tale da regolamentare i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità e ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese.
Inoltre, la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo verrà affidata a un soggetto esterno, privato o pubblico, individuato tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, oppure a società il cui capitale è interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato.

Il Fondo per il credito ai giovani

Il secondo provvedimento licenziato dal Dipartimento della Gioventù, datato 19 novembre2010, detta la nuova disciplina del “Fondo per il credito ai giovani”, istituito dall’art. 15, comma 6 del Dl 81/2007 e diretto alla concessione di garanzie a favore digiovani (di età compresa tra i 18 ei 40 anni) che hanno presentato domanda di ottenimento di prestiti per la partecipazione a corsi e masterpost lauream
Il decreto in commento abroga il precedente atto interministeriale del 6 dicembre 2007, che regolamentava, fino all’entrata in vigore del nuovo, le modalità di intervento dello strumento. Tuttavia, sono fatte salve le garanzie già ammesse entro la data di pubblicazione in Gazzetta del nuovo provvedimento.
Alla data della domanda, i soggetti richiedenti devono essere iscritti a:

un corso di laurea triennale, ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;

un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

un masteruniversitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un Ente Certificatore, qualificato come tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, o atto amministrativo, emanato o di cui sia parte una P.A.; a titolo di esempio, la normativa cita il Protocollo d’Intesa tra il Miur e gli Enti Certificatori del 20 gennaio 2000 (modificato con protocollo d’intesa del 16 gennaio 2002).

L’accesso alla garanzia del fondo è riservato ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari, in convenzione con il Dipartimento, a fronte dei corsi e master elencati e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro. I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
In particolare, la garanzia del Fondo, che è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile, coprirà il 70% dell’esposizione sottostante il prestito concesso.
Le rate del finanziamento successive alla prima sono erogate previa presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei corsi frequentati e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti. L’ammortamento del prestito avverrà sulla base delle indicazioni contenute nell’apposita convenzione. È prevista la possibilità per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza alcuna penalità.
L’accesso alla garanzia avviene esclusivamente per via telematica e in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. Il soggetto interessato dovrà presentare allo sportello di uno dei soggetti convenzionati la richiesta di finanziamento. Sarà lo stesso finanziatore a provvedere ad effettuare le necessarie comunicazioni al soggetto gestore del Fondo che, dopo aver verificato la capienza delle risorse a disposizione, provvederà a dare comunicazione dell’ammissione alla garanzia entro al massimo quindici giorni.

Sintesi dell’intervento

Fondo garanzia giovani

Garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile nella misura del 70% del finanziamento accordato per la frequenza di corsi e master

Corsi di laurea triennale o specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale, nonché corsi di specializzazione successivi al conseguimento della laurea magistrale di medicina e chirurgia;

master universitario di primo o secondo livello;

dottorato di ricerca all'estero di durata triennale;

corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi e riconosciuto da un ente certificatore.


Fonte: Finanziamenti & credito -

Dipartimento PMI - Nuovo PSI - Sergio Passariello

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