
- titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
I soggetti devono avere i seguenti requisiti:
- aver compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
- essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolari o coadiutori, nella Gestione speciale commercianti.
I soggetti interessati devono aver cessato definitivamente l’attività commerciale nel periodo compreso tra il 01.01.2009 al 31.12.2011. Tale cessazione deve essere concretizzata attraverso:
- la consegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal registro delle imprese presso la CCIAA;
- la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio presso la CCIAA per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal ruolo provinciale istituito presso la CCIAA per gli agenti e rappresentanti di commercio.
- mensilmente, secondo la cadenza prevista per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) e fino alla decorrenza della c.d. “finestra di accesso” per la pensione di vecchiaia.
Con le stessa modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, l'indennizzo è:
- assoggettato a tassazione (Circ. 8 del 14.gennaio 1999);
- pagato all'avente diritto.
Sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista:
- la concessione di interessi legale nè rivalutazione monetaria;
- l'applicazione di trattenute sindacali;
- l'erogazione di trattamenti di famiglia.
L'indennità è compatibile con qualsiasi pensione diretta (anzianità, assegno ordinario, inabilità) e ai superstiti. Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia.
Diversamente l'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo. Chi riprende l'attività ha l'obbligo entro 30 giorni di avvisare l'Inps, che provvederà alla revoca dell'assegno. Le condizioni di cui sopra valgono anche per quanti hanno ottenuto l'indennizzo con un precedente provvedimento di proroga (Legge 311/2004). In particolare, l'assegno, se corrisposto dal 31.12.2008, continuerà ad essere corrisposto fino alla data di conseguimento della pensione solo a condizione che sussistano i requisiti di contribuzione minimi come evidenziati sopra. Si ricorda, inoltre, che, come per il passato, l’indennizzo non graverà sulle casse dello Stato ma sui soggetti in attività, ai quali si chiede di versare per un anno in più (fino al 31 dicembre del 2014) un contributo aggiuntivo dello 0,09% del reddito dichiarato ai fini previdenziali.
- consegnato presso la sede Inps territorialmente competente per residenza direttamente o tramite uno degli Enti di patronato;
- ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, sostitutiva dello stato di famiglia;
- modello di richiesta di pagamento della pensione tramite Istituto di credito ovvero Poste Italiane;
- modello concernente il diritto alle detrazioni d'imposta.
- documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- documentazione comprovante l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di entrambe in caso di attività abbinata;
- documentazione comprovante la cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti attività di commercio (REC) se l'attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (seppur l’Inps riporti l’obbligatorietà della cancellazione dal REC, si segnala che a far data dal 4 luglio 2006 il Registro esercenti il commercio (REC) è stato soppresso);
- la cancellazione del titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
In caso di accoglimento della domanda, l’Inps procede alla liquidazione dell'indennizzo; diversamente nel caso la domanda venga respinta, l’Inps trasmette la relativa scheda istruttoria al comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciale, tale ultimo soggetto sarà tenuto a valutare, in via definitiva, la spettanza di detto indennizzo nel caso in cui il soggetto richiedente proponga ricorso avverso la reiezione della domanda.
Fonte - Professional Group Franchising Analysis - Consulenza e assistenza franchisor e franchisee.
Dipartimento PMI - Nuovo PSI - Sergio Passariello
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