Agevolazioni per il lavoro
Al fine di contrastare la disoccupazione e sostenere economicamente le imprese anche per l'anno 2011 la legge di stabilità e il decreto Milleproroghe hanno previsto diversi interventi, tra i quali la concessione in deroga e/o la proroga degli ammortizzatori sociali.
Con due provvedimenti di fine 2010, il Parlamento e il Governo italiano, sono intervenuti per sostenere le imprese e più in generale l’occupazione al fine di superare, o quanto meno contenere, gli effetti della crisi economica ancora in atto nel nostro Paese.
Si tratta in particolare della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (s.o. n. 281 alla Gu n. 297 del 21 dicembre 2010) meglio conosciuta come legge di stabilità 2011, ossia la legge Finanziaria ed il Dl 29 dicembre 2010, n. 225 (Gu n. 303 del 29 dicembre 2010) c.d. decreto milleproroghe.
Le due disposizioni normative intervengono su diversi aspetti, dalla proroga della detassazione dei contratti di produttività (si veda per un approfondimento l’articolo «Le novità per le impresenella legge di stabilità 2011», a pag. 8, fascicolo 1/2011, di questa Rivista) all’abolizione dell’innalzamento delle aliquote contributive,dal riconoscimento anche per il 2011 delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia per i soggetti non residenti in Italia al differimento del termine della sospensione dei versamentidi tributi e contributi per gli alluvionati del Veneto e per quelli colpiti dal sisma della regione Abruzzo, dallo slittamento del Mod. 770 mensile alla proroga e concessione in deroga degli ammortizzatori sociali.
Sostegno alle imprese
Partiamo dai trattamenti a sostegno del reddito poiché sia la legge di stabilità che il decreto milleproroghe prevedono interventi per l’anno 2011.
Più precisamente la Finanziaria dispone che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali venga autorizzata la concessione inderoga, per periodi non superiori a 12 mesi, dei trattamenti di Cig, mobilità e disoccupazione speciale, con riduzione dal 10 al 40% dei relativi importi in relazione agli ammortizzatori sociali concessi ai sensi della legge 191/2009. In caso di proroghe successive alla seconda, i trattamenti sono riconosciuti ai lavoratori sempre che frequentino specifici programmi di reimpiego.
Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione al reddito, la legge di stabilità prevede l’applicazione ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga dei requisiti di anzianità lavorativa ordinariamente richiesti, potendosi a tal fine computare, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro, anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata dei parasubordinati. Viene inoltre prorogata al2011 l’autorizzazione richiesta di pagamento diretto, nonché l’erogazione, da parte dell’Inps, di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella legge 223/91.
Slittano al 2011 anche: l’erogazione del trattamento di importo equivalente all’indennità di mobilità per i lavoratori che non ne usufruiscono, la Cigs e la mobilità ai dipendenti delle grandi imprese commerciali, delle agenzie di viaggi e turistiche e delle imprese di vigilanza. Risorse sono state destinate inoltre per riconoscere ancora per 12 mesi l’applicazione dei contratti di solidarietà e la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in caso di rioccupazione. Altre proroghe sono previste per la concessione della Cigs per crisi aziendale.
Sempre al fine di incentivare l’occupazione, la legge di stabilità proroga al 2011 alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito previste dal Dl 78/2010 per determinate categorie di lavoratori. Si tratta in particolare:
• dell'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite di 80 mln di euro;
• della liquidazione, su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite;
• dell'intervento a carattere sperimentale concernente la possibilità, da parte dell’impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 50 milioni di euro;
• di misure inerenti i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
• della concessione della contribuzione figurativa integrativa a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza;
• dell’estensione della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento;
• l’erogazione da parte dell’Inps, entro il limite di 12 milioni di euro, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di Cigs, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Dl 225/2010, prevede il differimento al 31 marzo 2011, della possibilità di utilizzare le risorse per il finanziamento della disoccupazione per crisi aziendali e per apprendisti. In particolare la proroga riguarda la possibilità, per i lavoratori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali e per gli apprendisti sospesi dal lavoro per crisi aziendale (per gli apprendisti anche licenziati per fine formazione) con intervento della disoccupazione (ordinaria o con i requisiti ridotti) e dell’ente bilaterale, di rimodulare e differenziare le relative misure a sostegno del reddito (con i decreti di concessione degli ammortizzatori in deroga), anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell’armonizzazione delle indennità economiche (art. 19, Dl 185/2008).
Invece per i settori non coperti da ammortizzatori sociali, la proroga consente al Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero dell’Economia) di emanare norme in deroga a singole disposizioni contenute nei regolamenti approvati dallo stesso Ministero per far fronte a processi di ristrutturazione e di crisi aziendale da parte delle aziende pubbliche e private erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali (come per esempio nel settore del credito e delle assicurazioni).
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media.
Sergio Passariello
Responsabile Naz. PMI-Artigianato
Nuovo PSI-PDL
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