Non sono necessari versamenti in denaro. Sì a beni e crediti
Capitale delle società a responsabilità limitata in natura; senza che sia necessario effettuare versamenti in denaro.
È dunque ampio e variegato, come si dirà, il ventaglio dei beni conferibili in una società a responsabilità limitata, non solo in sede di costituzione, ma anche nel corso della sua attività. Non solo denaro dunque, ma anche qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci possono essere apportate nell'azienda. Tutto ciò, si precisa, se è previsto dall'atto costitutivo.
Tale innovazione è stata introdotta dalla riforma delle società di capitali con il dlgs n. 6/2003 intervenuta, in particolare, a ridar vita a un modello societario, quale quello della srl, che necessitava di allontanarsi dal modello della spa e di essere rispolverato per divenire più elastico, semplice e modellato sulle caratteristiche personali dei soci e dei rapporti contrattuali tra essi.
Guardando al contesto economico italiano caratterizzato da imprese medio-piccole, ben si comprende come tale cambiamento sia stato indispensabile per adattare il modello srl ad attività economiche di piccolo o medio livello, ovvero di natura strettamente familiare che difficilmente riusciva a muoversi con una disciplina, come quella prevista in primis per le spa, rigida e inadeguata. Dopo la riforma, dunque, le suddette imprese si ritrovano, oltre che tutelate, anche con un'ampia autonomia statutaria con cui «giocare» per soddisfare specifiche esigenze.

In buona sostanza, si tratta di modifiche tese a delineare una disciplina indipendente dalla spa e più vicina, per certi aspetti, a quella delle società di persone con il vantaggio della responsabilità limitata. In questo quadro rientrano, dunque, anche le innovazioni alla delicata disciplina dei conferimenti, di seguito esposte.
Come è noto il capitale sociale rappresenta la sommatoria dei conferimenti effettuati dai soci e pertanto evidente è il legame di esso con il conferimento. Tale collegamento si evince innanzitutto dal comma 1 dell'art. 2464, c.c. laddove si afferma che il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale stesso; ciò per garantire l'effettività e l'integrità del capitale sociale anche nei confronti dei creditori sociali. Principi immanenti che devono potersi riscontrare anche in relazione ai conferimenti diversi dal denaro, maggiormente suscettibili di aleatorietà. È per questo che il legislatore ha posto specifiche condizioni e limiti a fronte delle nuove opportunità concesse.
E dunque la regola generale, secondo il comma 3 dell'art. 2464, c.c., vuole che il conferimento sia effettuato in denaro, tuttavia non si esclude la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'apporto di altri elementi.
Proprio questi ultimi sono considerati al comma 2 dell'art. 2464, c.c. dove si afferma espressamente che «tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica» possono essere conferiti in sede di costituzione o successivamente. In questo modo il legislatore ha cercato di mettere in pratica l'intento, come espresso nella relazione governativa al decreto del 2003, di superare i dubbi «riguardo alla conferibilità di valori che, sicuramente utili per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori».
Si tratta di un'espressione ampia che necessariamente va riempita di contenuto, onde poter essere certi di cosa possa essere conferito nell'azienda, non potendosi trascurare il principio dell'effettività e dell'integrità del capitale.
Per «elementi dell'attivo», dunque, si deve intendere ogni utilità idonea a incrementare il patrimonio della società; in altre parole un componente idealmente utile all'attività. Mentre per «valutazione economica» si intende che il bene o, più correttamente, che l'elemento conferito, possa valutarsi in maniera attendibile.
Il socio, quindi, può contare sulle sue capacità finanziarie, ma anche e soprattutto sui beni in suo possesso e sulle sue qualità personali capaci a poter rappresentare il suo impegno economico nella società e incrementare, di conseguenza, il capitale di rischio quale principale fonte di finanziamento per conseguire l'oggetto sociale.
La prima novità della riforma è insita nel comma 4 dell'art. 2464 c.c. dove si consente la possibilità di costituire la società anche senza valori oggettivamente accertabili, ma con la semplice stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Ciò a condizione che queste ultime siano di importo non inferiore al conferimento stesso per evitare che ci si ritrovi senza capitale effettivo e solo con crediti verso i soci. In ogni momento comunque si possono sostituire gli istituti suddetti con un versamento in denaro dello stesso importo, affermandosi la loro natura solutoria e di garanzia.
Una specifica degli elementi apportabili è data ai commi 5 e 6 che regolano rispettivamente i conferimenti di beni in natura e crediti e la prestazione di opere e servizi (esclusa per le spa).
Nel primo caso, proprio a garanzia dei terzi creditori e dell'effettività del capitale, si è richiamata la disciplina per le spa e dunque la necessità di una perizia di stima del bene da parte di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili e scelto dal socio conferente ed inoltre si è previsto che le quote ad essi riferite siano integralmente liberate alla sottoscrizione. Si evince uno snellimento della procedura che difatti vede l'eliminazione della nomina del perito da parte del giudice.
L'ampia espressione «beni in natura» ricomprende, per esempio, i diritti personali di godimento, la concessione di garanzie, le cose future, le obbligazioni negative, i beni immateriali e anche il know-how. Quest'ultimo infatti, come affermato più volte dai giudici di legittimità, rappresenta «un autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore» e pertanto conferibile in una azienda.
La rilevante novità apportata dalla riforma è il conferimento degli elementi dell'attivo (rectius: le prestazioni d'opera e servizi) i quali, a loro volta, debbono essere garantiti mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria di importo pari all'intero valore a essi assegnato.
Chiaro che la cautela suddetta, ritenuta necessaria dal legislatore, è tesa ad evitare i problemi in capo alla società che potrebbero derivare dall'inadempimento del socio e per far salva l'effettività dell'apporto. La norma consente, inoltre, che l'atto costituivo preveda la possibilità di sostituire la garanzia con il versamento alla società di una cauzione di pari importo.
È palese come quest'ultima regola ben si inquadri nell'insieme delle altre norme, come quelle volte ad assegnare ai singoli soci particolari diritti (si veda Italia Oggi del 3 settembre 2010), volte a dare un'impronta personalistica al modello societario della srl dove, in pratica, è facile che il contributo del socio si caratterizzi per le sue qualità personali e professionali.
In conclusione, si può affermare come sia lampante l'utilità pratica della norma. Difatti i soci possono pensare di includere soggetti che, seppure sprovvisti di denaro, possono essere determinanti per l'attività sociale. Basti pensare alle particolari capacità che un soggetto può apportare positivamente in una attività o al possesso di un diritto necessario per il proficuo proseguimento dell'attività. Tutto ciò a maggior ragione se l'azienda voglia provare a rifiorire in un periodo di crisi congiunturale, quale è quello attuale.
Va da sé come tale innovazione non sia scevra da rischi gestionali ed operativo a loro volta fonte di freddezza da parte degli utilizzatori. Ciò nonostante essa, laddove sapientemente utilizzata, ben potrebbe prestarsi a dare o a sollecitare quella svolta perfettamente adattabile ad una tipologia societaria a contenuto personalistico ma pur sempre «di capitali».
Autore: Pamela Pennesi e Giuseppe Ripa
Fonte: ItaliaOggi Sette - 25 ottobre 2010
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